Ordinanza
|
Art. 3 Prestazioni linguistiche
1 La Cancelleria federale si impegna a favore del plurilinguismo nell’Amministrazione federale e si adopera per la parità delle lingue ufficiali. 2 Nelle lingue ufficiali, la Cancelleria federale assicura la qualità dei testi destinati alla pubblicazione e di altri testi importanti. |