Art.5 Pubblicazione di elenchi e dati personali
1 La Cancelleria federale pubblica l’Annuario federale. Questo contiene:
2 Nell’ambito della pubblicazione elettronica dell’Annuario federale, la Cancelleria federale permette l’accesso in linea ai dati di altre persone soltanto se risulta opportuno e necessario tenuto conto della funzione svolta da queste ultime. 3 La Cancelleria federale può pubblicare organigrammi e altri elenchi o delegarne la pubblicazione ad altre unità amministrative. 4 ...9 5 La Cancelleria federale permette a persone esterne all’Amministrazione l’accesso in linea ai dati personali degli impiegati dell’Amministrazione federale che fungono da interlocutori per i terzi, nella misura in cui la loro funzione lo esiga. 6 Su proposta dell’interessato, la Cancelleria federale può rendere accessibili in linea altri dati personali legati direttamente alla funzione. L’interessato deve essere reso attento ai rischi della procedura in linea. L’interessato può revocare in ogni momento il proprio consenso alla pubblicazione estesa dei propri dati. 9 Abrogato dall’art.13 dell’O del 6 dic. 2013 sui servizi di elenchi della Confederazione gestiti dall’UFIT, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4553). |