Ordinanza
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Art. 6a Portale elettronico delle autorità 15
La Cancelleria federale può rendere accessibile al pubblico per via elettronica l’offerta di informazioni e le prestazioni delle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, nonché di altre organizzazioni che adempiono compiti statali. La collaborazione tra Confederazione e Cantoni e la partecipazione finanziaria dei Cantoni sono disciplinate da convenzioni di diritto pubblico. 15 Introdotto dal n. I dell’O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6177). |