Ordinanza
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Art. 9 Situazioni particolari o straordinarie
1 La Cancelleria federale assicura la formazione dell’Amministrazione federale in materia di gestione delle crisi. 1bis In situazioni particolari o straordinarie che concernono più di un dipartimento la Cancelleria federale consiglia e assiste i dipartimenti sotto il profilo logistico e metodologico.19 2 Alla Cancelleria federale compete l’organizzazione dell’allarme dei membri del Consiglio federale e del cancelliere della Confederazione in caso di evento grave. 3 La Cancelleria federale provvede, unitamente al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, a mantenere l’efficienza operativa dei centri di comando protetti della Confederazione. 19 Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 29 nov. 2013 sull’organizzazione del Consiglio federale, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134561). |