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Ordinanza sull’organizzazione della Cancelleria federale (OrgCaF)
del 29 ottobre 2008 (Stato 1° settembre 2023) (Stato 1° settembre 2023)
Art. 1Obiettivi e funzioni principali
1 La Cancelleria federale è lo stato maggiore del Governo e funge da tramite tra il Governo, l’Amministrazione, l’Assemblea federale e il pubblico.
2 La Cancelleria federale si adopera presso il Consiglio federale e i dipartimenti affinché la prassi decisionale del Governo sia coerente e improntata a lungo termine e affinché il principio della collegialità sia rispettato.
3 La Cancelleria federale esercita le funzioni di cui agli articoli 30 e 32–34 LOGA, in particolare le seguenti funzioni principali:
a.
sostiene il Consiglio federale e il presidente della Confederazione nella loro attività governativa e provvede affinché le decisioni siano preparate in condizioni ottimali;
b.
in collaborazione con i dipartimenti, prepara i documenti che permettono una politica di governo lungimirante e coerente e ne esamina la realizzazione;
cura il coordinamento fra i dipartimenti, segnatamente nell’ambito della trasformazione digitale e dell’informatica;
c.
garantisce una politica d’informazione e di comunicazione a lungo termine e coordinata a livello governativo e provvede affinché le informazioni sulle decisioni del Consiglio federale siano comunicate il più rapidamente possibile.
4 La Cancelleria federale adempie inoltre i compiti d’esecuzione che le assegna la legislazione; in particolare:
a.
provvede affinché i diritti popolari possano essere esercitati conformemente alla Costituzione federale4 e alla legislazione sui diritti politici e affinché tutte le votazioni e elezioni federali si svolgano correttamente;
b.
pubblica, con la massima sollecitudine e la qualità richiesta, i testi giuridici e gli altri documenti da pubblicare in virtù della legislazione federale sulle pubblicazioni ufficiali;
fornisce le prestazioni linguistiche e di coordinamento previste dall’ordinanza del 14 novembre 20126 sui servizi linguistici ed esegue i compiti affidatile dalla legislazione sulle lingue.
3 Introdotto dal n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5893).