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Ordinanza sull’organizzazione della Cancelleria federale (OrgCaF)
del 29 ottobre 2008 (Stato 1° settembre 2023) (Stato 1° settembre 2023)
Art. 2Principi operativi
Oltre ai principi generali dell’attività amministrativa e della direzione dell’Amministrazione (art. 11 e 12 OLOGA), la Cancelleria federale rispetta segnatamente i principi operativi seguenti:
a.
fornisce le proprie prestazioni puntualmente e tenendo conto dei bisogni dei destinatari;
b.
provvede affinché le soluzioni siano amministrativamente semplici e le procedure concise e trasparenti;
c.
è un partner affidabile per il Governo, l’Amministrazione, l’Assemblea federale e il pubblico e si presenta in modo coerente;