Ordinanza
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Art. 3 Prestazioni linguistiche
1 La Cancelleria federale si impegna a favore del plurilinguismo nell’Amministrazione federale e si adopera per la parità delle lingue ufficiali. 2 La Cancelleria federale assicura la qualità dei testi di cui all’articolo 10 capoverso 3 dell’ordinanza del 14 novembre 20127 sui servizi linguistici.8 3 La Cancelleria federale mette a disposizione gli strumenti necessari per garantire la qualità redazionale e formale dei testi della Confederazione (art. 2 cpv. 2 dell’ordinanza del 4 giugno 20109 sulle lingue).10 8 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 10 nov. 2021, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2021 692). 10 Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 10 nov. 2021, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2021 692). |
