Ordinanza
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Art. 5a Banca dati EXE-BRC 14
1 A fini di gestione, controllo e coordinamento degli affari del Consiglio federale, la Cancelleria federale gestisce la banca dati EXE-BRC. 2 La banca dati EXE-BRC contiene, per ciascun affare del Consiglio federale, informazioni e documenti nonché i seguenti dati personali:
3 Su proposta della Cancelleria federale, la Conferenza dei segretari generali stabilisce quante persone abbiano accesso a EXE-BRC mediante procedura di richiamo:
4 La Cancelleria federale accorda i diritti d’accesso alle persone che ne necessitano per svolgere i loro compiti e secondo l’estensione necessaria.17 14 Introdotto dal n. I dell’O del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2311). 15 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 22 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568). 16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5765). 17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5765). |