Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordinanza del DFI sui requisiti igienici per il trattamento delle derrate alimentari (Ordinanza del DFI sui requisiti igienici, ORI)
del 16 dicembre 2016 (Stato 1° luglio 2020)
Art. 19Confezionamento e imballaggio di derrate alimentari
1 I materiali di confezionamento e imballaggio non devono costituire una fonte di contaminazione delle derrate alimentari. In particolare, se si fa uso di vetro o metallo, si deve assicurare che il contenitore in questione sia igienicamente ineccepibile e non presenti danni.
2 I materiali di confezionamento e imballaggio devono essere immagazzinati in modo da non essere contaminati.
3 I materiali di confezionamento e imballaggio riutilizzati per le derrate alimentari devono essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare.