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Ordinanza del DFI sui requisiti igienici per il trattamento delle derrate alimentari (Ordinanza del DFI sui requisiti igienici, ORI)
del 16 dicembre 2016 (Stato 1° luglio 2020)
Art. 22Formazione e sorveglianza
1 Il responsabile deve garantire che il personale addetto al trattamento delle derrate alimentari sia sorvegliato e abbia ricevuto un’istruzione o una formazione in materia d’igiene delle derrate alimentari adeguata alla sua attività.
2 Il responsabile deve garantire che il personale addetto allo sviluppo e all’applicazione delle procedure secondo l’articolo 78 capoverso 1 ODerr sia istruito adeguatamente in merito a tutte le questioni relative all’applicazione dei principi dell’analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (Hazard Analysis and Critical Control Points, principi HACCP).