Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordinanza del DFI sui requisiti igienici per il trattamento delle derrate alimentari (Ordinanza del DFI sui requisiti igienici, ORI)
del 16 dicembre 2016 (Stato 1° luglio 2020)
Art. 67Analisi e campionatura microbiologiche
1 Il numero di unità campionarie da prelevare secondo i piani di campionatura di cui all’allegato 1 può essere ridotto se il responsabile è in grado di documentare l’applicazione da parte sua di procedure efficaci basate sui principi HACCP.
2 Se le analisi hanno lo scopo di valutare in modo specifico l’accettabilità di una partita di derrate alimentari o di un determinato processo, occorre rispettare almeno i piani di campionatura di cui all’allegato 1.
3 Il responsabile può applicare altre procedure di campionatura e di analisi se può dimostrare alla competente autorità di esecuzione che tali procedure forniscono garanzie almeno equivalenti. Queste procedure possono prevedere siti di campionatura alternativi e l’utilizzazione di analisi delle tendenze.
4 Le analisi basate su altri microrganismi e sui relativi limiti microbiologici, nonché l’esecuzione di analisi diverse da quelle microbiologiche sono autorizzate soltanto per i criteri di igiene del processo.