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Ordinanza del DFI sui requisiti igienici per il trattamento delle derrate alimentari (Ordinanza del DFI sui requisiti igienici, ORI)
Art. 13Attrezzature
1 Le attrezzature, quali i recipienti, gli apparecchi, gli attrezzi e altri oggetti e dispositivi, che entrano a contatto con le derrate alimentari, devono essere:
a.
regolarmente pulite in modo accurato e, se necessario, disinfettate per evitare ogni rischio di contaminazione. Fanno eccezione i contenitori e gli imballaggi a perdere;
b.
concepite, costruite e mantenute in modo da limitare nella misura del possibile il rischio di contaminazione;
c.
installate in modo da consentire un’adeguata pulizia dell’area circostante;
d.
munite, se necessario, di appositi dispositivi di controllo.
2 Se sono necessari per impedire la corrosione delle attrezzature, gli additivi chimici devono essere utilizzati secondo la buona prassi professionale.