Ordinanza del DFI
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Art. 16 Rifornimento idrico
1 Nelle aziende alimentari deve essere disponibile in quantità sufficiente acqua potabile ai sensi dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20169 sull’acqua potabile e sulle acque per piscine e docce accessibili al pubblico. 2 Quando si deve garantire che le derrate alimentari non vengano contaminate, si utilizza sempre acqua potabile. 3 L’acqua impiegata per trasformare una derrata o come suo ingrediente non deve presentare rischi di ordine microbiologico, chimico o fisico per la derrata alimentare in questione e deve soddisfare i requisiti stabiliti per l’acqua potabile. 4 Il ghiaccio che entra a contatto con le derrate alimentari o che potrebbe contaminarle deve essere fabbricato con acqua potabile. Deve essere fabbricato, trattato e immagazzinato in modo da escludere ogni possibile contaminazione. 5 Il vapore che entra direttamente a contatto con le derrate alimentari non deve contenere alcuna sostanza che presenti un pericolo per la salute né contaminare le derrate alimentari. 6 L’acqua non potabile utilizzata per spegnere incendi, produrre vapore, refrigerare o altri scopi analoghi deve scorrere in condotte separate debitamente contrassegnate. Gli impianti devono essere costruiti secondo le norme tecniche riconosciute, in funzione del potenziale contaminante per l’acqua potabile, in modo da evitare il riflusso di acqua non potabile. |