Ordinanza del DFI
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Art. 19 Confezionamento e imballaggio di derrate alimentari
1 I materiali di confezionamento e imballaggio non devono costituire una fonte di contaminazione delle derrate alimentari. In particolare, se si fa uso di vetro o metallo, si deve assicurare che il contenitore in questione sia igienicamente ineccepibile e non presenti danni. 2 I materiali di confezionamento e imballaggio devono essere immagazzinati in modo da non essere contaminati. 3 I materiali di confezionamento e imballaggio riutilizzati per le derrate alimentari devono essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare. |