Ordinanza del DFI
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Art. 28 Aziende di sezionamento e fabbricazione
1 La struttura delle aziende di sezionamento e fabbricazione deve essere tale da impedire una contaminazione della carne e dei prodotti della sua trasformazione. Deve essere garantito in particolare che:
2 La carne destinata alla trasformazione può essere portata nei locali di lavoro soltanto progressivamente, secondo le necessità. 3 L’azienda deve essere dotata di:
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