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Ordinanza del DFI sui requisiti igienici per il trattamento delle derrate alimentari (Ordinanza del DFI sui requisiti igienici, ORI)
Art. 28Aziende di sezionamento e fabbricazione
1 La struttura delle aziende di sezionamento e fabbricazione deve essere tale da impedire una contaminazione della carne e dei prodotti della sua trasformazione. Deve essere garantito in particolare che:
a.
le diverse fasi di lavorazione si svolgano senza interruzioni; oppure
b.
la lavorazione delle diverse partite di produzione sia cronologicamente distinta.
2 La carne destinata alla trasformazione può essere portata nei locali di lavoro soltanto progressivamente, secondo le necessità.
3 L’azienda deve essere dotata di:
a.
locali separati per il deposito di carne imballata e non imballata, così come di prodotti imballati e non imballati, salvo se tali prodotti sono depositati in momenti diversi o in modo tale da garantire che la carne non possa essere contaminata dagli imballaggi e dalle modalità di deposito;
b.
dispositivi di lavaggio delle mani destinati al personale che entra a contatto con la carne non imballata, tali da evitare contaminazioni;
c.
dispositivi per la disinfezione degli strumenti di lavoro nei quali la temperatura dell’acqua non deve essere inferiore a 82 °C o di un sistema alternativo con effetto equivalente;
d.
locali la cui attrezzatura garantisca che durante le operazioni di sezionamento, disossamento, spezzettatura e fabbricazione di preparati a base di carne e di confezionamento e imballaggio, la carne e i preparati a base di carne possano essere conservati alle temperature di cui all’articolo 29 capoverso 1, grazie a una temperatura ambiente non superiore a 12 °C o a un sistema alternativo con effetto equivalente. Questa disposizione è applicabile soltanto alle aziende che beneficiano di un’autorizzazione secondo l’articolo 21 capoverso 1 ODerr.