Ordinanza del DFI
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Art. 30 Sezionamento della carne
1 La carne può essere sezionata prima di aver raggiunto la temperatura di cui all’articolo 29 capoverso 1, se il locale di sezionamento si trova nello stesso luogo del macello, oppure se le carcasse alla temperatura di macellazione sono state trasportate entro due ore dal macello al luogo dell’ulteriore lavorazione. 1bis Carcasse, mezzene o quarti oppure mezzene affettate in non più di tre pezzi possono essere sezionati e disossati prima di raggiungere la temperatura di cui all’articolo 29 capoverso 1 lettera a, se sono stati trasportati nei termini della deroga di cui all’articolo 29 capoverso 4bis. In questo caso, durante il sezionamento e il disossamento la carne deve essere esposta a una temperatura dell’aria che garantisca una diminuzione continua della temperatura della carne. Non appena sezionata e, se del caso, imballata, la carne deve essere refrigerata alla temperatura di cui all’articolo 29 capoverso 1 lettera a.20 2 Se un’azienda è autorizzata a sezionare carne di specie animali diverse, occorre evitare contaminazioni incrociate. A questo scopo il sezionamento di specie diverse deve essere effettuato in tempi o in luoghi ben distinti. 20 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2429). |