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Ordinanza del DFI sui requisiti igienici per il trattamento delle derrate alimentari (Ordinanza del DFI sui requisiti igienici, ORI)
Art. 31Carne macinata e preparati a base di carne
1 La carne surgelata usata per la fabbricazione di carne macinata o di preparati a base di carne deve essere disossata prima della congelazione.
2 Se è fabbricata a base di carne refrigerata, dopo la macellazione la carne macinata deve essere preparata entro:
a.
per i volatili da cortile: tre giorni;
b.
per tutti gli altri animali: sei giorni;
c.
per la carne di manzo e di vitello disossata e imballata sotto vuoto: 15 giorni.
3 La carne macinata e i preparati a base di carne devono essere confezionati o imballati immediatamente dopo la fabbricazione e refrigerati o surgelati alle temperature di cui all’articolo 29 capoverso 1.
4 Dopo essere stati scongelati, la carne macinata e i preparati a base di carne non possono essere ricongelati.
5 Le aziende del commercio al dettaglio possono:
a.
derogare ai termini previsti dal capoverso 2, se la sicurezza delle derrate alimentari è costantemente garantita;
b.
vendere carne macinata e preparati a base di carne senza imballaggio.