Ordinanza del DFI
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Art. 32 Carne separata meccanicamente
1 Se la carne è separata meccanicamente, dopo la macellazione le materie prime non disossate devono essere utilizzate entro:
2 Se la separazione meccanica non avviene immediatamente dopo il disossamento, le ossa carnose devono essere immagazzinate e trasportate a una temperatura non superiore a 2 °C o surgelate. 3 Dopo essere state scongelate, le ossa carnose non possono essere ricongelate. 4 Se non è utilizzata subito dopo essere stata prodotta, la carne separata meccanicamente deve essere immediatamente refrigerata a una temperatura non superiore a 2 °C. Se, dopo la refrigerazione, non è trasformata entro 24 ore, la carne separata meccanicamente deve essere surgelata, confezionata e imballata entro 12 ore dalla produzione e conservata costantemente surgelata. Entro sei ore deve raggiungere una temperatura interna di –18 °C o inferiore. 5 La carne separata meccanicamente surgelata non deve essere conservata per più di tre mesi. Dopo essere stata scongelata, non può essere ricongelata. 6 Se è dimostrato che non soddisfa il criterio microbiologico di cui all’allegato 1 parte 1 numero 1.7, una partita di carne separata meccanicamente può essere utilizzata nella filiera agroalimentare soltanto per la fabbricazione di prodotti a base di carne trattati termicamente da parte di aziende autorizzate conformemente all’articolo 21 ODerr.21 21 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2429). |