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Ordinanza del DFI sui requisiti igienici per il trattamento delle derrate alimentari (Ordinanza del DFI sui requisiti igienici, ORI)
Art. 33Consegna di fegato di volatili
1 Il fegato di volatili proveniente da allevamenti in cui è stata dimostrata l’assenza di Campylobacter può essere consegnato ai consumatori refrigerato.
2 Il restante fegato di volatili può essere consegnato ai consumatori soltanto allo stato surgelato.