Ordinanza del DFI
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Art. 35 Fabbricazione di gelatina
1 Per essere trasportate e immagazzinate, le materie prime destinate alla fabbricazione di gelatina devono essere refrigerate o surgelate, a meno che non siano trasformate entro 24 ore dalla loro produzione. 2 È consentito trasportare e immagazzinare a temperatura ambiente:
3 Il processo di fabbricazione della gelatina destinata al consumo umano deve garantire che:
4 Le aziende che fabbricano gelatina destinata al consumo umano possono fabbricare e immagazzinare anche gelatina non destinata al consumo umano purché tutte le materie prime e i processi di produzione rispettino i requisiti che si applicano alla gelatina destinata al consumo umano. |