Ordinanza del DFI
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Art. 38 Trattamento delle materie prime
1 Le materie prime utilizzate per la fabbricazione di grassi fusi di origine animale e ciccioli devono essere trasportate e immagazzinate fino al momento della loro fusione in condizioni igieniche ineccepibili e a una temperatura interna non superiore a 7 °C. Le materie prime possono essere immagazzinate e trasportate senza refrigerazione, purché siano sottoposte a fusione entro 12 ore dal giorno in cui sono state prodotte. 2 a 4 ...23 23 Abrogati dal n. I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, con effetto dal 1° feb. 2024 (RU 2023829). |
