Ordinanza del DFI
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Art. 40 Padiglioni per le aste e mercati di pesce all’ingrosso
1 I padiglioni per le aste e i mercati all’ingrosso, in cui sono venduti prodotti della pesca, devono disporre di impianti separati per il deposito di prodotti della pesca momentaneamente sequestrati o dichiarati non idonei al consumo umano. 2 Durante la vendita o il deposito di prodotti della pesca:
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