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Ordinanza del DFI sui requisiti igienici per il trattamento delle derrate alimentari (Ordinanza del DFI sui requisiti igienici, ORI)
Art. 40Padiglioni per le aste e mercati di pesce all’ingrosso
1 I padiglioni per le aste e i mercati all’ingrosso, in cui sono venduti prodotti della pesca, devono disporre di impianti separati per il deposito di prodotti della pesca momentaneamente sequestrati o dichiarati non idonei al consumo umano.
2 Durante la vendita o il deposito di prodotti della pesca:
a.
i locali non devono essere utilizzati ad altri fini;
b.
i veicoli con motori a combustione interna i cui gas di scarico possono influire negativamente sulla qualità dei prodotti della pesca non devono avere accesso ai locali;
c.
le persone che hanno accesso ai locali non vi devono introdurre altri animali.