Ordinanza del DFI
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Art. 41 Prodotti freschi della pesca
1 Se non sono distribuiti, spediti, preparati o trasformati immediatamente una volta giuntiall’azienda di destinazione, i prodotti della pesca refrigerati non imballati devono essere conservati sotto ghiaccio in strutture adeguate. Deve essere reimmesso ghiaccio ogni qualvolta sia necessario. 2 I prodotti freschi della pesca imballati devono essere refrigerati alla temperatura del ghiaccio in fusione (non superiore a 2 °C). 3 Per la pulizia esterna dei prodotti freschi della pesca interi, al posto dell’acqua potabile può essere utilizzata acqua pulita, in particolare acqua dolce di qualità paragonabile. Le fasi di lavorazione quali la decapitazione e l’eviscerazione devono essere effettuate in condizioni igieniche ineccepibili. Immediatamente dopo tali operazioni, i prodotti devono essere lavati accuratamente con acqua pulita. 4 Le fasi di lavorazione quali la sfilettatura e l’affettatura devono essere eseguite in modo da evitare la contaminazione o l’insudiciamento dei filetti e dei tranci. I filetti e i tranci non devono restare sui tavoli di lavoro più del tempo richiesto per la loro fabbricazione. Devono essere confezionati e, se necessario, imballati, e refrigerati al più presto una volta prodotti. 5 I contenitori utilizzati per il trasporto, la spedizione o la conservazione di prodotti freschi della pesca non imballati e conservati sotto ghiaccio devono essere concepiti in modo da assicurare che l’acqua di fusione del ghiaccio venga scaricata e non venga a contatto con i prodotti della pesca.24 6 I prodotti della pesca destinati alla surgelazione devono essere surgelati il più presto possibile e conservati in tale stato. I depositi devono essere muniti di un termografo, il cui sensore deve essere situato nella zona del locale dove la temperatura è più elevata. 7 Il responsabile è tenuto a effettuare un’analisi organolettica dei prodotti della pesca. L’analisi deve garantire in particolare che i prodotti della pesca soddisfino i criteri di freschezza. 24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023829). |
