Ordinanza del DFI
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Art. 46 Trattamento del latte crudo dopo la mungitura
1 Durante il trasporto del latte crudo dall’azienda produttrice al luogo di destinazione, la catena del freddo non deve essere interrotta. Una volta giunto a destinazione, il latte non deve superare la temperatura di 10 °C. 2 È possibile derogare a queste temperature, se:
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