Ordinanza del DFI
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Art. 49 Trattamento
1 Il latte è considerato pronto al consumo soltanto se è stato sottoposto a un trattamento sufficiente. Sono considerati tali:
2 Prima del trattamento UHT o della sterilizzazione, il latte deve essere pastorizzato una sola volta. 3 Durante il trattamento termico di latte crudo e di prodotti a base di latte devono essere osservati i requisiti di cui all’articolo 26 e ci si deve attenere alle procedure basate sui principi HACCP. 4 Nelle aziende che fabbricano prodotti a base di latte crudo, l’applicazione di adeguati procedimenti deve garantire in ogni momento la sicurezza delle derrate alimentari. 5 La panna è considerata pronta al consumo soltanto se è stata sottoposta a un trattamento termico secondo l’articolo 26 capoverso 2. Sono autorizzati altri tipi di trattamento termico purché comportino una conservazione e igienizzazione almeno equivalente e un trattamento termico secondo l’articolo 26 capoverso 2 lettera a. 28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2429). 29 I testi delle norme menzionate possono essere consultati gratuitamente o ottenuti a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthur; www.snv.ch. |