Ordinanza del DFI
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Art. 5 Metodi di analisi
1 I campioni devono essere analizzati in base ai metodi di analisi di riferimento di cui all’allegato 1. 2 Sono ammessi altri metodi di analisi se sono convalidati sulla base del metodo di riferimento secondo i protocolli riconosciuti a livello internazionale e se portano alle stesse valutazioni dei metodi di riferimento. |