Ordinanza del DFI
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Art. 52 Colostro e prodotti a base di colostro
1 Gli articoli 46, 48 capoversi 1 e 2, 49 capoversi 1 e 3, nonché 50 capoverso 1 si applicano per analogia all’utilizzazione, alla trasformazione e al trattamento termico del colostro e dei prodotti a base di colostro. 2 Se non è raccolto quotidianamente, il colostro può essere surgelato dopo la mungitura. In questo caso, una volta giunto nell’azienda di trasformazione deve rimanere surgelato fino alla sua trasformazione. |