Ordinanza del DFI
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Art. 54 Uova
1 Fino al momento in cui sono consegnate ai consumatori, le uova devono essere conservate pulite, all’asciutto e al riparo da odori estranei e protette dagli urti e dai raggi solari. 2 Le uova devono essere immagazzinate e trasportate a una temperatura che garantisca al meglio una conservazione ottimale delle loro caratteristiche igieniche. La temperatura deve essere mantenuta, nella misura del possibile, costante. 3 ... 30 30 Abrogato dal n. I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, con effetto dal 1° feb. 2024 (RU 2023829). |