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Ordinanza del DFI sui requisiti igienici per il trattamento delle derrate alimentari (Ordinanza del DFI sui requisiti igienici, ORI)
Art. 55Aziende di lavorazione delle uova
Le aziende di lavorazione delle uova devono essere costruite, sistemate e attrezzate in modo da consentire lo svolgimento separato delle diverse fasi di lavorazione, in particolare:
a.
la lavatura, l’asciugatura e la disinfezione delle uova sporche;
b.
la rottura delle uova per la raccolta del contenuto e l’eliminazione delle parti di gusci e delle membrane.