Ordinanza del DFI
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Art. 61 Impianti sanitari nelle aziende di estivazione
1 Le aziende di estivazione devono disporre di servizi igienici in condizioni igieniche ineccepibili. I locali dei servizi igienici non devono dare direttamente sui locali nei quali sono trattate le derrate alimentari. 2 In luoghi adeguati devono essere previsti dispositivi per lavarsi e asciugarsi le mani in modo igienico. 3 Tutti gli impianti sanitari devono essere provvisti di un adeguato sistema di ventilazione naturale o artificiale. |
