Ordinanza del DFI
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Art. 62 Attrezzature nelle aziende di estivazione
1 I recipienti, gli apparecchi, gli attrezzi e altri oggetti e attrezzature che entrano a contatto con il latte o i prodotti a base di latte devono essere di materiale idoneo per le derrate alimentari. Devono essere regolarmente puliti in modo accurato e, se necessario, disinfettati, per evitare ogni rischio di contaminazione. 2 Sono consentite attrezzature di legno in condizioni ineccepibili. Dopo l’uso, devono essere accuratamente pulite con acqua calda ad almeno 85 °C. 3 Nei locali di trasformazione usati anche per cucinare e consumare i pasti devono essere impiegati oggetti e attrezzature separati per la trasformazione e il deposito del latte e dei prodotti a base di latte. |