Ordinanza del DFI
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Art. 64 Igiene personale nelle aziende di estivazione
1 Durante il trattamento delle derrate alimentari, le persone che lavorano in un’azienda di estivazione devono osservare un’adeguata igiene e pulizia personale. 2 Gli abiti di lavoro o gli indumenti protettivi devono essere funzionali e puliti. 3 Se in un’azienda di estivazione la stessa persona si occupa sia della mungitura sia della trasformazione del latte, il trattamento igienico delle derrate alimentari deve essere garantito mediante una separazione temporale delle diverse fasi della lavorazione, il cambiamento degli abiti, l’igiene delle mani e altre misure adeguate. |