Ordinanza del DFI
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Art. 65 Trasformazione del latte nelle aziende di estivazione
1 Dopo la mungitura, il latte crudo deve essere efficacemente raffreddato. 2 Se non è trasformato immediatamente dopo la mungitura, il latte crudo deve essere raffreddato entro due ore a una temperatura di 8 °C o inferiore e in seguito conservato a questa temperatura fino alla trasformazione. 3 Il latte crudo destinato alla fabbricazione di formaggio può essere conservato a una temperatura più elevata se ciò è necessario per ragioni tecnologiche e la sicurezza delle derrate alimentari è garantita in ogni momento.34 34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023829). |