Ordinanza del DFI
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Art. 68 Frequenza della campionatura
1 Nel quadro del controllo autonomo il responsabile stabilisce la frequenza della campionatura. 2 La frequenza della campionatura può essere adeguata alla natura e alle dimensioni dell’azienda alimentare purché la sicurezza delle derrate alimentari sia garantita in ogni momento. 3 Il responsabile di un macello o di un’azienda alimentare che fabbrica carne macinata, preparati a base di carne, carni separate meccanicamente o carne fresca di pollame deve prelevare almeno una volta alla settimana campioni per l’analisi microbiologica. Il giorno di campionatura deve variare di settimana in settimana, affinché sia coperto ogni giorno della stessa.37 4 La frequenza della campionatura può essere ridotta:
5 Le aziende di commercio al dettaglio sono esonerate dagli obblighi di cui ai capoversi 3 e 4. 37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2429). |