Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordinanza del DFI sui requisiti igienici per il trattamento delle derrate alimentari (Ordinanza del DFI sui requisiti igienici, ORI)
Art. 68Frequenza della campionatura
1 Nel quadro del controllo autonomo il responsabile stabilisce la frequenza della campionatura.
2 La frequenza della campionatura può essere adeguata alla natura e alle dimensioni dell’azienda alimentare purché la sicurezza delle derrate alimentari sia garantita in ogni momento.
3 Il responsabile di un macello o di un’azienda alimentare che fabbrica carne macinata, preparati a base di carne, carni separate meccanicamente o carne fresca di pollame deve prelevare almeno una volta alla settimana campioni per l’analisi microbiologica. Il giorno di campionatura deve variare di settimana in settimana, affinché sia coperto ogni giorno della stessa.37
4 La frequenza della campionatura può essere ridotta:
a.
a una volta ogni 14 giorni per analisi destinate alla ricerca di E. coli e di germi aerobi mesofili qualora si ottengano risultati soddisfacenti per sei settimane consecutive;
b.
a una volta ogni 14 giorni per analisi destinate alla ricerca di Salmonella qualora si ottengano risultati soddisfacenti per 30 settimane consecutive;
c.
a una volta ogni sei mesi per analisi destinate alla ricerca di Salmonella in carne macinata e preparati a base di carne di pollo da ingrasso di origine svizzera;
d.
a una volta ogni sei mesi per analisi destinate alla ricerca di Salmonella typhimuriume Salmonella enteritidisin carne fresca di pollo da carne di origine svizzera.
5 Le aziende di commercio al dettaglio sono esonerate dagli obblighi di cui ai capoversi 3 e 4.
37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2429).