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Ordinanza del DFI sui requisiti igienici per il trattamento delle derrate alimentari (Ordinanza del DFI sui requisiti igienici, ORI)
Art. 71Risultati insoddisfacenti
1 Qualora i risultati delle analisi fondate sui criteri di cui all’allegato 1 siano insoddisfacenti, il responsabile deve adottare le misure correttive stabilite nell’ambito del controllo autonomo e le misure seguenti:
a.
individuare la causa dei risultati insoddisfacenti al fine di evitare che la contaminazione microbiologica inaccettabile si verifichi nuovamente;
b.
se i risultati dell’analisi dei criteri di sicurezza alimentare di cui all’allegato 1 parte 1 sono insoddisfacenti, ritirare o richiamare il prodotto o la partita di derrate alimentari conformemente all’articolo 84 ODerr. I prodotti immessi sul mercato che non hanno ancora raggiunto lo stadio della vendita al dettaglio possono essere sottoposti a un’ulteriore trasformazione destinata a eliminare il rischio in questione. Questo trattamento può essere eseguito soltanto da un’azienda alimentare che non appartiene al livello della vendita al dettaglio;
c.
se i risultati insoddisfacenti riguardano i criteri di igiene del processo, attuare le misure previste nell’allegato 1 parte 2;
in caso di superamento dei valori microbiologici di riferimento la buona prassi procedurale è considerata inadempiuta; in questo caso devono essere attuate le misure correttive necessarie.
2 I prodotti o le partite di derrate alimentari ritirati o richiamati possono essere utilizzati per scopi diversi da quelli a cui erano destinati inizialmente, purché tale uso non comporti un rischio per la salute umana o animale, sia stato deciso nell’ambito delle procedure basate sui principi HACCP e sia autorizzato dalla competente autorità di esecuzione.
41 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2429).