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Ordinanza del DFI sui requisiti igienici per il trattamento delle derrate alimentari (Ordinanza del DFI sui requisiti igienici, ORI)
Art. 8Dispositivi per il lavaggio delle derrate alimentari
1 Se necessario, vanno installati dispositivi separati adeguati per il lavaggio delle derrate alimentari.
2 Ogni dispositivo per il lavaggio delle derrate alimentari deve disporre, ove necessario, di un’adeguata erogazione di acqua potabile calda o fredda.
3 Deve essere mantenuto pulito e, se necessario, disinfettato.