Ordinanza del DFI
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Art. 9 Impianti sanitari nelle aziende alimentari
1 Le aziende alimentari devono disporre di un numero sufficiente di servizi igienici muniti di sciacquone e allacciamento alle canalizzazioni. I locali dei servizi igienici non devono dare direttamente sui locali nei quali sono trattate le derrate alimentari. 2 Deve essere disponibile un numero sufficiente di lavandini, adeguatamente collocati, muniti di acqua corrente fredda e calda e del materiale necessario per lavarsi e asciugarsi le mani in modo igienico. 3 Tutti gli impianti sanitari devono essere provvisti di un adeguato sistema di ventilazione naturale o artificiale. |