Ordinanza
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Art. 14 Diritti delle persone interessate
1 I diritti delle persone interessate, in particolare il diritto di informazione, di rettificazione e di cancellazione, sono disciplinati dalle disposizioni della legge federale del 19 giugno 1992102 sulla protezione dei dati. 2 I dati inesatti devono essere rettificati. 102RS 235.1 |