Ordinanza
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Art. 13 Emolumenti
1 Per la comunicazione di dati contenuti nel RIS l’UST riscuote di norma un emolumento. 2 La comunicazione di dati contenuti nel RIS ai servizi della Confederazione e ai servizi statistici dei Cantoni e dei Comuni, nonché agli altri servizi che svolgono compiti della Confederazione è gratuita. 3 Il calcolo degli emolumenti è effettuato conformemente all’ordinanza del 30 giugno 199371 sugli emolumenti per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione. 71[RU 1993 2243; 1995 153all. 1 n. 3; 2000 667, 1555art. 18. RU 2003 2197art. 23]. Ora: O del 25 giu. 2003 sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione (RS 431.09). |