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Ordinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti (ORIS)1
del 30 giugno 1993 (Stato 1° settembre 2023)
1 Introdotta dal n. I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3945).
Art. 13Emolumenti
1 Per la comunicazione di dati contenuti nel RIS l’UST riscuote di norma un emolumento.
2 La comunicazione di dati contenuti nel RIS ai servizi della Confederazione e ai servizi statistici dei Cantoni e dei Comuni, nonché agli altri servizi che svolgono compiti della Confederazione è gratuita.
3 Il calcolo degli emolumenti è effettuato conformemente all’ordinanza del 30 giugno 199371 sugli emolumenti per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione.
71[RU 1993 2243; 1995 153all. 1 n. 3; 2000 667, 1555art. 18. RU 2003 2197art. 23]. Ora: O del 25 giu. 2003 sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione (RS 431.09).