Ordinanza
|
Art. 3a Dati per la tenuta del registro 35
1 Sempre che ciò sia necessario per la tenuta del registro, il RIS può utilizzare in particolare i seguenti dati supplementari:
2 Tali dati supplementari possono essere scambiati solo con la rispettiva fonte di cui all’articolo 4. 3 I dati del registro IVA sono accessibili mediante una procedura di richiamo.37 35 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3945). 36 Nuova espr. giusta l’all. n. II 16 dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 800). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU. 37 Introdotto dal n. II 2 dell’O dell’8 mar. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 911). |