Ordinanza
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Art. 7 Conservazione, archiviazione e distruzione dei dati 56
1 I dati sono conservati per trent’anni dall’ufficio incaricato della loro elaborazione tecnica e successivamente distrutti. 2 I dati in forma anonima che sono stati elaborati a scopi statistici possono essere conservati per un più lungo periodo di tempo. 3 Sono fatte salve le disposizioni della legislazione federale sull’archiviazione. 56 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 apr. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1779). |