Ordinanza
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Art. 9a Comunicazione dei dati di base delle imprese a scopi amministrativi 63
1 I dati di base delle imprese possono essere resi noti a tutte le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nonché a privati, sempre che i dati siano necessari per l’adempimento dei rispettivi compiti legali. 2 L’elaborazione dei dati è disciplinata dalle disposizioni della legge federale del 25 settembre 202064 sulla protezione dei dati (LPD).65 63 Introdotto dal n. I dell’O del 4 mar. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 176). 65 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 56 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568). |