Ordinanza
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Art. 1 Scopo 3
Il Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) è destinato a scopi statistici nonché a compiti di interesse pubblico inerenti alle persone, segnatamente alla messa a disposizione di dati di base delle imprese alle unità amministrative di Confederazione, Cantoni e Comuni, come pure a privati per l’adempimento dei rispettivi compiti legali. 3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mar. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 176). |