Ordinanza
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Art. 2 Organizzazione e competenze
1 L’Ufficio federale di statistica (UST) è responsabile della tenuta del RIS. Esso collabora con i servizi di statistica della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni e tiene conto nella misura del possibile delle loro esigenze. Dopo averli consultati, emana le necessarie istruzioni tecniche.4 2 Possono partecipare al RIS:
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3945). 5 Introdotta dal n. I dell’O del 4 apr. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1779). |