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Ordinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti (ORIS)1
1 Introdotta dal n. I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3945).
Art. 9aComunicazione dei dati di base delle imprese a scopi amministrativi 63
1 I dati di base delle imprese possono essere resi noti a tutte le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nonché a privati, sempre che i dati siano necessari per l’adempimento dei rispettivi compiti legali.
2 L’elaborazione dei dati è disciplinata dalle disposizioni della legge federale del 25 settembre 202064 sulla protezione dei dati (LPD).65
63 Introdotto dal n. I dell’O del 4 mar. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 176).