Ordinanza
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Art. 7 Corpo insegnante
1 Nel ciclo che prepara alla maturità (secondo l’art. 6 cpv. 2 e 3) l’insegnamento è impartito da docenti in possesso di un diploma d’insegnamento per le scuole di maturità o che hanno seguito una formazione pedagogica e scientifica equivalente. Per le discipline nelle quali la formazione scientifica può essere acquisita in una scuola universitaria è richiesto il titolo di master universitario.6 2 Nel settore secondario I a carattere preliceale, l’insegnamento può essere affidato a docenti titolari di questo settore purché dispongano di una qualifica disciplinare confacente. 6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3477). |